Apro questo post con il premettere che anche io, come la maggioranza dei cittadini italiani, percepisco, nell'essere sottoposto alle misure restrittive imposte dall'emergenza Coronavirus, una sensazione di oppressione mai provata prima, dovuta alla limitazione della mia libertà personale ed alla conseguente impossibilità di avere contatti sociali (se non in modo solo "virtuale", attraverso i mezzi che oggi la tecnologia ci mette a disposizione).
Detto questo, come penso anche molti di voi, mi sono posto delle domande sulla legittimità o meno di queste forti limitazioni. Non cerco certo una "verità" assoluta e definitiva, che risulterebbe alquanto difficile da trovare, perché l'interpretazione delle leggi è materia parecchio intricata, ed io non ho certo la preparazione che mi permette di districarmi in questo "caos". Né tanto meno cerco di "inculcare" al lettore ideologie o princìpi che lo istighino in qualche modo a violare la legge...
Ho soltanto voluto provare a capirci di più, anche grazie ad uno strumento prezioso quale è internet; ed ho voluto approfondire anche sul che cosa ne pensano gli addetti ai lavori (magistrati, avvocati, giuristi, ecc.).
Per fare fin da subito un po' di chiarezza sono partito dai fondamenti, e cioè dalla Gerarchia delle fonti di produzione delle norme; tale gerarchia stabilisce che in un ordinamento giuridico le fonti del diritto non sono tutte di pari grado: ve ne sono alcune più importanti rispetto ad altre. Normalmente, per dare ordine alle fonti che coesistono e sono in vigore in uno Stato nello stesso momento, il criterio solitamente più utilizzato è quello appunto della gerarchia delle fonti.
Gerarchia delle fonti del diritto nell'ordinamento giuridico italiano
Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione, e queste sono disposte in una scala gerarchica, secondo la quale la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore.
- Fonti costituzionali:
-
- Costituzione
- Leggi costituzionali e Leggi di revisione costituzionale;
- Statuti speciali e Leggi statutarie (delle regioni a statuto speciale);
- Fonti di primo livello:
-
- Norme derivanti da trattati internazionali (per es. trattati NATO);
- Direttive e regolamenti comunitari;
- Leggi ordinarie (e cioè quelle promulgate dal parlamento con iter ordinario), Decreti legislativi, Decreti legge, Decreti del Presidente della Repubblica;
- Statuti regionali e leggi regionali (delle regioni a statuto ordinario);
- Leggi delle province autonome di Trento e Bolzano;
- Fonti di secondo livello:
-
- Decreti ministeriali, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Delibere Comitati
Interministeriali;
- Decreti ministeriali, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Delibere Comitati
- Fonti di terzo livello:
-
- Circolari, Interpretazioni, Ordinanze
Stando a quanto visto sopra si capisce perfettamente, qualora già non lo si sapesse, che la Legge per eccellenza, e cioè quella sulla quale tutte le altre si basano, ed a cui devono sottostare, è la Costituzione della Repubblica Italiana: la Legge fondamentale dello Stato; in quanto tale, essa occupa infatti il primo posto nella gerarchia delle fonti del nostro ordinamento giuridico.
Clicca qui se ti interessa scaricare il PDF con il testo integrale della Costituzione della Repubblica Italiana
Per capire meglio la cronologia e seguire su una scaletta temporale l'iter normativo si devono analizzare le tappe fondamentali dell'evoluzione dell'emergenza, poi divenuta (o meglio, dichiarata) "pandemia".
Dall’emergenza internazionale al decreto-legge n. 6/2020
9 gennaio 2020: l’Organizzazione Mondiale della Sanità comunica la scoperta da parte delle autorità sanitarie cinesi di un nuovo virus mai identificato prima nell’uomo, il 2019-nCoV o COVID-2019, associato a un focolaio di casi di polmonite registrati nella città di Wuhan, nella Cina centrale.
30 gennaio 2020: l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l’emergenza internazionale per l’epidemia di COVID-19 (il cosiddetto nuovo coronavirus), dettando le linee guida per la sorveglianza globale sul fenomeno.
[ http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/international-health-regulations/news/news/2020/2/2019-ncov-outbreak-is-an-emergency-of-international-concerns ]
31 gennaio 2020: il Consiglio dei Ministri Italiano delibera lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con un provvedimento fondato sull'esercizio dei poteri in materia di protezione civile previsti dal d.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), che, all’articolo 24 disciplina lo “stato di emergenza di rilievo nazionale”.
Clicca qui per scaricare il PDF con il testo integrale della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
Clicca qui per scaricare il PDF con il testo integrale del DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1
23 febbraio 2020: viene emanato dal Presidente della Repubblica il Decreto Legge n.6, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."
Clicca qui per scaricare il PDF con il testo integrale del DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6
Il DECRETO-LEGGE n.6 del 23 febbraio 2020 è stato sostanzialmente emanato per avere una base legislativa alla quale poi "appoggiare" tutti i provvedimenti successivamente emanati. In gergo tecnico si dice che le disposizioni contenute in questo decreto hanno fatto da "alveo normativo" per la successiva legislazione in materia (D.P.C.M, Ordinanze Ministeriali, Leggi Regionali, ecc.).
Esso infatti deroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la piena facoltà di legiferare in materia di emergenza Covid-19, come si legge nell'Articolo 3, punto 1:
"Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri..."
E' stato convertito in legge il 5 Marzo 2020.
Provvedimenti normativi successivi al decreto-legge n. 6/2020
- D.P.C.M. del 23 Febbraio 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DOWNLOAD PDF - D.P.C.M. del 08 Marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DOWNLOAD PDF - D.P.C.M. del 09 Marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
DOWNLOAD PDF - D.P.C.M. del 11 Marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
DOWNLOAD PDF - ORDINANZA Ministero della Salute del 20 Marzo 2020
Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DOWNLOAD PDF - D.P.C.M. del 22 Marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
DOWNLOAD PDF
- DECRETO Ministero dello Sviluppo Economico del 25 Marzo 2020
Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.
DOWNLOAD PDF - Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
DOWNLOAD PDF
- D.P.C.M. del 01 Aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
DOWNLOAD PDF - D.P.C.M. del 10 Aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
DOWNLOAD PDF
Le mie considerazioni
- PROBLEMA DI AMBITO TERRITORIALE: Il d.l. n. 6/2020 è nato come provvedimento volto a introdurre misure su base locale (circoscritti alle c.d. zone rosse), mentre i dpcm successivi, a partire da quello del 9 marzo, introducono limitazioni valide sull’intero territorio nazionale.
- PESSIMA SCELTA DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO: Il d.l. n.6/2020, all'articolo 3, punto 4, recita: "Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale"; non si può pensare di adottare una sanzione uguale per la violazione di tutti gli «obblighi» imposti dal decreto, che sono tanti, diversissimi tra loro, alcuni dei quali forse nemmeno possono dirsi davvero obblighi. Inoltre le disposizioni assistite da una sanzione penale debbono essere precise, poiché tutti debbono sapere in anticipo se una determinata condotta è reato o no. La disposizione prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Il che significa, in poche parole, che può essere estinta con il pagamento di 103 euro: poco più di un divieto di sosta, poco meno di un eccesso di velocità di modesta gravità. Il reato penale è stato utilizzato a mio avviso più per il simbolismo che ad esso si accompagna (e quindi perché il tono minatorio diviene più profondo) che per la efficacia delle misure che introduce. Si poteva tranquillamente utilizzare lo strumento dell'illecito amministrativo, che riveste comunque un impianto egualmente punitivo, senza gravare ulteriormente sul sistema della giustizia penale, che già, come sappiamo, fa acqua da tutte le parti.
- INCOSTITUZIONALITA' DI BASE, DI FATTO PER TUTTA LA NORMATIVA: L'Articolo 13 della costituzione, che ricordiamo essere il più importante di tutti, poiché posto proprio immediatamente dopo i "Principi Fondamentali", recita le seguenti parole:
"La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva."
Ora, è vero che la Costituzione parla anche (e ci mancherebbe altro) del sacrosanto diritto alla Salute, e ce lo colloca all'Articolo 32, che recita così:
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."
Anche un bambino dell'asilo capirebbe che fra i due articoli della Costituzione presi in esame, e quindi fra i concetti in essi riportati, vi è una differenza abissale: in primis perché il primo è al numero 13 e l'altro è al numero 32, e quindi se ne comprende la gerarchia che il legislatore ha voluto dare; in secundis perché nel primo si dice chiaramente che la libertà personale è INVIOLABILE. E inviolabile vuol dire: "Che non deve, non può essere violato".
Video ed altre risorse a sostegno della mia tesi
Il materiale riportato di seguito prende in esame le testimonianze di vari professionisti a riguardo della piena incostituzionalità delle leggi che violano la nostra libertà personale ai tempi del coronavirus. Si parla anche della cosiddetta "Fase 2".
Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte Costituzionale: intervenuto il 22 Aprile 2020 sul canale YouTube Byoblu24, ci spiega che in una situazione di emergenza come quella attuale non si possono sospendere le garanzie costituzionali né può venir meno la forma di governo parlamentare basata sulla separazione dei poteri. “Per fronteggiare lo stato di necessità sarebbe sufficiente applicare quanto è scritto nella Carta costituzionale - e prosegue - persino in vista della situazione eccezionale per antonomasia, la guerra, l’art. 78 Cost. non mette da parte la democrazia parlamentare”.
Gennaro Varone, Magistrato: Durante un'intervista rilasciata al Canale YouTube Byoblu24, e andata in onda in un filmato del 28 Aprile 2020, il magistrato, dall'inizio del video e sino al minuto 3:42, ci parla della libertà personale e della Costituzione.
Giuseppe Palma, avvocato esperto di diritto costituzionale: L'Articolo 13 della Costituzione italiana parla chiaro: "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria". Già i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) degli ultimi mesi avevano sollevato obiezioni da parte di numerosi giuristi, ma ora, con il Decreto del 26 aprile di Giuseppe Conte - secondo il noto avvocato esperto di diritto costituzionale Giuseppe Palma - si è superato ogni limite. Addirittura Conte, per illustrarne il significato, si avventura nel tentativo di definire i termini "affetto stabile", quando cerca di spiegare chi si può andare a trovare e chi no. Le forze dell'ordine dovrebbero dunque trovarsi a decidere sulla natura dei nostri affetti più intimi, quando si trovassero a valutare le giustificazioni che diamo, sorpresi sulla strada per raggiungere un nostro caro. Una follia, secondo Palma! Nessuno dei 450 illustri signori che compongono le Task Force del Governo ha il diritto di privare neppure un singolo cittadino della Repubblica Italiana della sua libertà. Ecco le ragioni dell'avvocato, nelle dichiarazioni rilasciate al Canale Youtube Byoblu24.
Lettera aperta a Conte da parte di avvocati e presidenti di tribunale: 29 Aprile 2020, a scrivere al premier è un gruppo di 34 professionisti del diritto: "I provvedimenti restrittivi devono essere attuati nel fermo rispetto dei diritti della persona e del principio di proporzionalità". E aggiungono: "Torniamo al più presto a una normalità costituzionale";
fonte: Repubblica.it
Testo integrale della Lettera aperta a Conte
L’appello di 80 avvocati in una lettera a Conte: Nell'appello, molto dettagliato, che hanno redatto e sottoscritto 80 avvocati, si legge fra le altre cose: “L’emergenza non può giustificare l’alterazione dei rapporti tra i poteri dello Stato”.
fonte: Il gazzettino vesuviano
Testo integrale dell'appello a Conte
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